L’emergenza da COVID- 19 ha indotto le imprese e i sindacati a siglare un protocollo di regolamentazione (allegato 1) delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro.
Nel documento sono previste specifiche misure per la pulizia e la sanificazione dei predetti ambienti.
In particolare, è previsto che:
1 – l’impresa assicuri la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago;
2 – nel caso di presenza di una persona affetta da COVID-19 all’interno dei locali aziendali, è necessario procedere alla pulizia e sanificazione dei suddetti luoghi secondo le disposizioni della Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla loro ventilazione;
3 – l’impresa garantisca la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi;
4 – l’azienda, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali.
Come indicato nella citata Circolare n. 5443: (allegato 2)
a causa della possibile sopravvenienza del virus nel luogo in cui si opera, tutti gli ambienti devono essere sottoposti alla completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere utilizzati, e per la decontaminazione è raccomandato l’uso di ipoclorito di sodio allo 0,1 per cento. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa mascherine filtranti FFP2 o FFP3, protezioni facciali, guanti monouso, impermeabili monouso a maniche lunghe. Tutti le protezioni devono successivamente essere smaltite come materiale potenzialmente infetto di categoria B.
NOTA BENE – l’attuazione di tali disposizioni comporta per l’azienda ulteriori voci di costo che, vista la situazione di particolare difficoltà, gravano maggiormente sull’assetto economico della stessa.
Pertanto, al fine di supportare e incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, l’articolo 64 del D.L in commento, riconosce per il periodo d’imposta 2020, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, un credito d’imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
Di seguito pubblichiamo una tabella di sintesi
| Soggetti beneficiari | Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione |
| Periodo d’imposta | 2020 |
| Ammontare del credito spettante | 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, sostenute e documentate |
| Limite massimo | 20.000 euro |
NOTA BENE – I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta verranno definiti da un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore D.L “Cura Italia” (17 marzo 2020).


